Registrare una conversazione (entro certi limiti) non costituisce reato (e precostituisce una prova ai fini sia civili che penali)

Registrare una conversazione (entro certi limiti) non costituisce reato (e precostituisce una prova ai fini sia civili che penali)
10 Marzo 2017: Registrare una conversazione (entro certi limiti) non costituisce reato (e precostituisce una prova ai fini sia civili che penali) 10 Marzo 2017

Com'è noto, i cellulari “smartphone”, come pure gli altri apparecchi di ultima generazione, consentono di effettuare registrazioni audio (anche di colloqui telefonici) e video.

Ma quando la registrazione avviene all’insaputa dell’altro partecipante - e non sia stata previamente autorizzata dal Giudice – si può configurare un illecito penale?

Sul punto è intervenuta di recente la III Sezione penale della Corte di Cassazione che, interpellata per pronunciarsi sulla legittimità di un’ordinanza in materia cautelare, ha ricordato come la legge consenta, entro certi limiti, la registrazione ovvero la videoregistrazione di una conversazione con un’altra persona, senza necessità che quest’ultima ne sia previamente informata (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 5241 del 3 febbraio 2017).

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno evidenziato come “le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio (…) costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico – il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro se un video) o la telefonata”.

La persona che registra, quindi, “è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o incarico della Polizia giudiziaria”.

Tali registrazioni, pertanto, sono perfettamente lecite in quanto “chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione” (cfr. Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 24288 del 10 giugno 2016).

Tuttavia, affinché la suddetta attività non costituisca reato dovranno essere rispettati limiti precisi e ben definiti.

Innanzitutto, sarà necessario che essa venga effettuata in luogo pubblico o aperto al pubblico, come piazze, vie, uffici pubblici, esercizi pubblici, etc..

La captazione audio o video effettuata in un luogo privato, come l’interno dell’altrui abitazione, residenza, dimora, ufficio, ovvero altro luogo ove si svolge in generale la vita privata del soggetto ignaro, infatti, configura il reato di interferenza illecita nell’altrui vita privata ex art. 615 bis c.p..

Mentre è sempre lecita la registrazione effettuata all’interno dell’abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi altro luogo di sua pertinenza come, ad esempio, all’interno della propria automobile (vedi, però, Cass. Pen., Sez. V, sent. 8762 del 16 ottobre 2012 per la quale, ai fini della applicabilità dell'art. 615 bis c.p., deve ritenersi luogo di privata dimora anche quello in cui si svolge parte significativa della vita affettiva di chi si trattiene, anche non abitualmente, in detto luogo).

La registrazione, poi, potrà essere utilizzata esclusivamente per la tutela dei propri diritti in un processo civile o penale.

Al contrario, l’arbitraria diffusione o pubblicazione della conversazione – ad esempio in un social network -, costituirà il reato di  trattamento illecito di dati personali ex art. 167 Codice della Privacy (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 18908 del 13 maggio 2011).

Posto, pertanto, che la registrazione di una conversazione all’insaputa dell’altra persona, se effettuata rispettando i predetti limiti, è lecita, nel processo penale essa rappresenterà (come si è visto) una “prova documentale”.

Ciò con la precisazione che essa non costituisce un’intercettazione in senso tecnico-giuridico – che deve sempre essere previamente autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 267 c.p.p. - in quanto è compiuta da uno degli interlocutori presenti alla conversazione e non da un soggetto terzo, estraneo al colloquio, che opera di nascosto.

Nel processo civile, invece, la registrazione costituirà una delle “riproduzioni meccaniche” previste e disciplinate dall’art. 2712 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 27424/2014).

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